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DIVIETO DI SCARICO A PARETE - NUOVA UNI 7129 IN FASE DI PUBBLICAZIONE |
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La nuova UNI 7129 in fase di pubblicazione ribadisce e sottolinea sempre il divieto di scarico a parete La nuova UNI 7129 è stata mandata in INCHIESTA PUBBLICA che ha avuto termine il 30 aprile 2008. Nella parte terza (evacuazione dei prodotti della combustione), viene finalmente specificato che lo scarico a parete è limitato a casi rarissimi e opportunamente documentati. E' infatti stato aggiunto nel progetto di Norma, prima di trattare le distanze minime, la specifica "ove consentito dalla legislazione vigente".
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Per gli apparecchi di
tipo "B" muniti di ventilatore:
Per gli apparecchi di tipo
"C": La legislazione vigente parla chiaro: lo scarico a parete non è ammesso in generale, essendo consentito solo in una serie limitata di casi. E' consigliabile interpellare le A.S.L. o gli Uffici Tecnici comunali per qualunque dubbio in materia.
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Modifica del comma 9 art.5 DPR 412/1993
secondo l’articolo n.2 del DPR 551 del 6 aprile 2000
Lo scarico a parete si è diffuso prevalentemente con
l’utilizzo di apparecchi di piccola portata termica e nella fattispecie in
casistiche di impianti termici autonomi nati dal distaccamento da impianti
centralizzati. Tale applicazione tuttavia è in contrasto con le ovvie e
scontate regole della comune condivisione dello spazio. Ci si riferisce
prevalentemente agli impianti termici costituiti da più unità immobiliari
dove, lo scarico a parete, seppur non pericoloso dal punto di vista della
sicurezza, ha costituito fin dal principio notevoli problemi di carattere
comportamentale (questa è una della cause più diffuse di interessamento
delle ASL tra condomini in contrasto). Il testo di seguito riportato, contiene
l’ integrazione del vecchio testo (art. 5 comma 9 - DPR 412-93) con la
modifica attuata dall’art.2 - DPR 551-00 - nuove installazioni di impianti
termici, anche se al servizio Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di genera tori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: - singole ristrutturazioni di impianti
termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora
nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il
tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla
applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; |
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Partendo dalla posizione "più unità immobiliari" o "singole unità immobiliari", è possibile seguire il flusso sinottico che in funzione dell’interazione DPR 412 + DPR 551 ci porta all’obbligo o meno di scaricare i prodotti della combustione sul tetto. E’ significativamente visibile quanto limitate siano le possibilità di scarico a parete. |
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