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Che cosa è una norma
(fonte UNI)
Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998:
"norma" è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a
svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui
osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti
categorie:
norma internazionale (ISO)
norma europea (EN)
norma nazionale (UNI)
Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le
caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di
organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato
dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti
in Italia e nel mondo.
La norma tecnica: caratteristiche
(fonte UNI)
CONSENSUALITÀ: deve essere approvata con il consenso di
coloro che hanno partecipato ai lavori;
DEMOCRATICITÀ: tutte le parti economico/sociali
interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è
messo in grado di formulare osservazioni nell'iter che precede
l'approvazione finale;
TRASPARENZA: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter
di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a
disposizione degli interessati;
VOLONTARIETÀ: le norme sono un riferimento che le parti
interessate si impongono spontaneamente.
La normazione oggi
(fonte UNI)
L’attività di normazione consiste nell’elaborare -
attraverso la partecipazione volontaria, la consensualità e procedure di
trasparenza - documenti tecnici che, pur essendo di applicazione
volontaria, forniscano riferimenti certi agli operatori e possano pertanto
avere una chiara rilevanza contrattuale.
A volte l’argomento trattato dalle norme ha un impatto così
determinante sulla sicurezza del lavoratore, del cittadino o dell’ambiente
che le Pubbliche Amministrazioni fanno riferimento ad esse richiamandole
nei documenti legislativi e trasformandole, quindi, in documenti cogenti
(come nel caso della UNI 7129).
In ogni caso, mano a mano che si diffonde l’uso delle norme
come strumenti contrattuali e che, di conseguenza, diventa sempre più
vasto il riconoscimento della loro indispensabilità, la loro osservanza
diventa quasi "imposta" dal mercato.
È proprio la progressiva trasformazione dei mercati da
locali, nazionali, ad europei ed internazionali che ha portato ad una
parallela evoluzione della normativa da nazionale a sovranazionale, con
importanti riconoscimenti anche dal WTO (World Trade Organization).
Da qui la vasta partecipazione di Paesi, oltre 100, alle
attività dell’ISO e l’importanza che le sue norme, pur essendo di libero
recepimento da parte degli organismi di normazione suoi membri, rivestono
sui mercati mondiali.
A differenza dell’ISO il mondo europeo delle normazione è strettamente
interrelato con un corpo sempre più completo di direttive dell’Unione
Europea e ha dovuto, quindi, darsi regole interne più rigide: gli
organismi di normazione membri del CEN sono infatti obbligati a recepire
le norme europee e a ritirare le proprie, se contrastanti.
In tale contesto è evidente che l’attività normativa
nazionale si sta via via limitando a temi più specificatamente locali o
non ancora prioritari per studi sovranazionali e sta sempre più
organizzando le proprie risorse per contribuire alle attività europee ed
internazionali.
Le principali norme del settore scarico prodotti della combustione
EN 1856/2 maggio 2005
"camini - prescrizioni per camini metallici - Parte 2:Canne
Fumarie metalliche e tubazioni di connessione."
Scopo e campo d'applicazione:
La norma fornisce
i criteri per la
certificazione CE di
Canne Fumarie metalliche e tubazioni di
connessione.
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EN 1856/1 aprile 2004
"camini - prescrizioni per camini metallici - Parte 1:Prodotti
per sistema camino"
Scopo e campo d'applicazione:
La norma fornisce
i criteri per la
certificazione CE di
Canne Fumarie metalliche e tubazioni di
connessione.
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EN 1443 2003
"camini - requisiti generali"
Scopo e campo d'applicazione: definire la designazione dei camini in
generale.
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UNI 11071 luglio 2003
"Impianti
a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione o
affini. Indicazioni progettuali e criteri di installazione e
manutenzione."
Scopo e campo d'applicazione:
La norma fornisce
i criteri per la progettazione, l’installazione, la messa in
servizio e la manutenzione degli impianti domestici e similari per
l’utilizzazione dei gas combustibili, asservita ad apparecchi,
aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW, a
condensazione e affini.
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UNI 7129 dicembre 2001
"Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad
apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento e
intubamento."
Scopo e campo d'applicazione: Verifica della funzionalità dei sistemi
in esercizio; verifica di idoneità e edeguamento, risanamento e
ristrutturazione di sistemi esistenti. Articoli di interesse per il
settore |
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UNI 10845 febbraio 2000
"Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad
apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento e
intubamento."
Campo di applicazione: Verifica della funzionalità dei sistemi in
esercizio; verifica di idoneità e adeguamento, risanamento e
ristrutturazione di sistemi esistenti. |
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DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1998
"Approvazione di tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971,
n. 1083, recante norma per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile (18° gruppo). Approvazione con modifiche della norma
UNI-CIG 10738 - Ed. maggio 1998" Note: La modifica riguarda l'allegato
F, sostituito con quanto riportato sull'allegato II del presente
decreto. |
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UNI - CIG 10738 maggio 1998
"Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti
alla data del 13/03/1990. Linee guida per la verifica delle
caratteristiche funzionali". Scopo e campo d'applicazione: Essa si
applica agli impianti per uso domestico alimentati a gas combustibile
(Metano, GPL, manifatturato), comprendenti apparecchi con singola
portata termica non maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h) Note: La
presente norma rimane valida solo per gli impianti antecedenti la data
del 13/03/90 che in base alle verifiche della presente norma
funzionano correttamente: nel caso vi fossero comunque delle anomalie
di funzionamento, si ricadrebbe nell'ambito della norma UNI 10845/00. |
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UNI 10683 marzo 1998
"Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione".Scopo e
campo d'applicazione: Generatori di calore a legna < 35 kw di
potenzialità al focolaio. |
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UNI - CIG 10642, 1997
"Apparecchi a gas. Classificazione in funzione del metodo di prelievo
dell'aria comburente e di scarico dei prodotti della combustione". |
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UNI - CIG 10641, 1997
"Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi
di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione" Scopo e campo
d'applicazione: La presente norma fissa i criteri per la progettazione
e la verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive
e dei camini singoli a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo
C muniti di ventilatore nel circuito di combustione ai fini della
sicurezza nell'evacuazione dei prodotti della combustione. Oltre che
alle canne fumarie collettive e ai camini singoli a tiraggio naturale
essa si applica alle canne fumarie multiple combinate che oltre ad
evacuare i fumi dispongono anche di un condotto per l'afflusso
dell'aria comburente agli apparecchi a gas di tipo C di qualunque
portata termica. |
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NORMA UNI - CIG 10640, 1997
"Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a
tiraggio naturale" Scopo e campo d'applicazione: La presente norma
prescrive i criteri per la progettazione e la verifica delle
dimensioni interne delle canne fumarie collettive ramificate (CCR) di
nuova installazione per l'evacuazione dei prodotti della combustione
di più apparecchi a gas di tipo B sovrapposti, a tiraggio naturale,
con interruttore di tiraggio, aventi portata termica nominale del
focolare non maggiore di 35 kW. |
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UNI - CIG 10436 giugno 1996
"Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW.
Controllo e manutenzione" Punti di interesse per il settore: Punto 5 -
Verifiche preliminari. Appendice - Rapporto di controllo e
manutenzione. |
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UNI - CIG 10435 giugno 1995
"Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria
soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e
manutenzione" |
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UNI - CIG 10389 giugno 1994
"Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di
combustione" Scopo e campo d'applicazione: Generatori di calore con
potenza termica nominale del focolare maggiore o uguale a 4 kW,
alimentati a combustibile gassoso e/o liquido. |
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LEGGI n. 626-494-528, 1994
"Norme di sicurezza per i cantieri" Scopo e campo d'applicazione:
l'emanazione di queste leggi obbliga delle norme di sicurezza per le
quali nei cantieri bisogna prevedere dei POS, o Piani Operativi di
Sicurezza, e dei progetti operativi per tutte le strutture inerenti
ponteggi, sollevamenti, ecc. |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto
1993 n. 412
"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" Ambito di applicazione:
Impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile Articoli di
interesse per il settore: Art. 1:Definizioni Art. 5: Requisiti e
dimensionamento degli impianti termici - commi 9 e 10. Art. 11:
Esercizio e manutenzione degli impianti termici Allegato G: Libretto
di impianto Note: Il presente è stato modificato dal DPR 551/99 (in
particolare l'art. 5 commi 9 e 10). |
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DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1993
"Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge
6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego
del gas combustibile (15° gruppo)" Articoli di interesse per il
settore: Art. 1: Approvazione delle tabelle relative alla norma UNI
7129/92 che sostituiscono quelle di cui alla UNI 7129/72 limitatamente
agli apparecchi aventi portata termica nominale inferiore ai 35 kW; in
questo articolo vengono date nuove disposizioni relativamente alla
ventilazione dei locali. |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 6 dicembre 1991 n. 447
"Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia
di sicurezza degli impianti" Ambito di applicazione : Impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile Articoli di interesse per
il settore: Tutti Sintesi: Il DPR specifica più chiaramente, entrando
nei particolari, quanto già delineato con la legge n. 46/90 Art. 1 -
comma 1: Cosa si intende per edifici ad uso civile; comma 5: Cosa per
impianto a gas Art. 4 - In quali casi è obbligatoria la progettazione
dell'impianto Art. 5 - Cosa si intende per impianti eseguiti a regola
d'arte Art. 7 - Dichiarazione di conformità Art. 8 - Manutenzione
degli impianti |
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UNI - CIG 9731 giugno 1990
"Camini - Classificazione in base alla resistenza termica" Scopo e
campo d'applicazione: la presente norma contiene la classificazione di
un camino (o di una serie di camini) in base alla resistenza termica e
indica le relative modalità di misura e calcolo. |
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LEGGE 5 marzo 1990, n. 46
"Norme per la sicurezza degli impianti" Ambito di applicazione:
Impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile Articoli di
interesse per il settore: Tutti Sintesi: La legge assegna precise
responsabilità a tre importanti figure che concorrono alla
realizzazione di un impianto: - Committente: E' obbligato ad assegnare
l'installazione dell'impianto ad imprese abilitate e riconosciute
dalla legge; deve altresì fare eseguire, nei casi previsti, un
progetto da professionista abilitato. - Progettista: Nei casi previsti
dalla presente legge e nei limiti imposti dal decreto attuativo, è
necessario l'intervento del progettista. - Installatore: Deve essere
abilitato così come previsto dalla presente legge; deve eseguire i
lavori in base alla regola dell'arte ed dichiararne la conformita a
quella con apposita dichiarazione di conformità.> |
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UNI - CIG 9615 anno 1990
"Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni,
procedimenti di calcolo fondamentali". Scopo e campo d'applicazione:
la presente norma indica i fondamenti per il calcolo dei
dimensionamenti dei camini, ad esclusione dei camini collegati a più
focolai. Deve essere impiegata per il calcolo di camini e canali da
fumo di tutti i tipi, per focolai con combustibili solidi, liquidi e
gassosi e per tutte le potenze termiche. Essa può essere anche
impiegata per condotti dell'aria. Note: dalla presente norma sono
escluse, dall'entrata in vigore della norma UNI 10641, i camini
relativi alle caldaie di tipo C con potenzialità inferiore ai 35 kW. |
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UNI - CIG 8723 anno 1986
"Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di
comunità. Prescrizioni di sicurezza". Scopo e campo d'applicazione:
Impianti interni, a valle del contatore, per la distribuzione e
l'utilizzo del gas , compresa installazione degli apparecchi
utilizzatori ed impianti di scarico dei prodotti della combustione. |
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UNI - CIG 8364 febbraio 1984
"Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione" Campo di
applicazione: la presente norma fornisce istruzioni per il controllo e
la manutenzione degli impianti termici aventi una potenza termica al
focolare non minore di 35 kW (30.000 Kcal/h), destinati ad usi civili
ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione di
acqua calda per usi igienici. Punti di interesse per il settore: Punto
7.3 - Manutenzione dei condotti del fumo. Periodicità di massima:
focolari a gas - quinquennale; focolari a combustibile liquido -
quadriennale; focolari a combustibile solido - triennale. |
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UNI - CIG 7131 anno 1972
"Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non
alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e
manutenzione" Campo di applicazione: Tutti gli impianti termici, di
qualsivoglia potenzialità, alimentati a GPL. |
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UNI - CIG 7129 anno 1972
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione e manutenzione" Scopo e campo
d'applicazione: Tutti gli impianti termici, di potenzialità superiore
ai 35 kW, alimentati a gas di rete |
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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083
"Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile" Campo di
applicazione (art. 3): Impianti alimentati con gas combustibile per
uso domestico. Articoli di interesse per il settore: Art.3 - … gli
impianti effettuati secondo le norme UNI si considerano effettuati
secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre
1970 n. 1391
"Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615,
recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente
al settore degli impianti termici." Scopo e campo d'applicazione (art.
1):Tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000
kcal/h, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati
nelle zone A e B del territorio nazionale previste dalla legge.
Articoli di interesse per il settore: Art. 6 - Camini Art. 7 - Canali
da fumo Note: 1 - Con lettera circolare n. 3355/4183 del 06/03/75 il
Ministero dell'Interno conferma che il presente regolamento e la legge
cui esso si riferisce, disciplinano solo impianti a combustibili
solidi e/o liquidi. 2 - Il dimensionamento della sezione dei camini
proposto dal regolamento è stato superato dalla norma UNI 9615/90. 3 -
L'applicazione del presente regolamento va attentamente valutata anche
in funzione della copiosa normativa uscita successivamente. |
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LEGGE 13 luglio 1966, n. 615
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al
settore degli impianti termici" Scopo e campo d'applicazione: la
presente legge trova attuazione attraverso il Decreto del Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1970 n. 1391. Si applica a tutti gli
impianti termici di potenzialità superiore ai 30.000 Kcal/h. Solo
combustibili solidi e liquidi. |
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Link all'indice
delle norme in fase di studio CEN TC 166
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Uso delle norme relative allo scarico dei prodotti della combustione
Nelle
tabelle sottostanti sono riportati i riferimenti normativi per la
progettazione dei sistemi di scarico prodotti della combustione suddivisi
in funzione della potenza termica del generatore (kW), del tipo di
combustibile (gassoso, liquido o solido), del tipo di combustione
(naturale, forzata, pressurizzata o condensata), della parte dell'impianto
fumario (canale da fumo, condotto da fumo, collettore da fumo, camino,
canna fumaria, condotto per intubamento), di conformazione (costruzione
della composizione moduli come ispezioni, "T", riduzioni, gomiti etc.) e
di dimensionamento (metodo termofluidodinamico tramite il quale è
possibile verificare la corretta sezione del sistema scarico fumi).
L'obiettivo di tale classificazione consiste
nell'indirizzare, nei singoli e rispettivi casi, la progettazione verso
strumenti il più possibili adeguati.
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Portata termica non maggiore di 35
kW - Combustibile GASSOSO |
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Tipo di caldaia |
canale da fumo e camino singolo |
canna fumaria collettiva |
|
conformazione |
dimensionamento |
conformazione |
dimensionamento |
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"B" tiraggio naturale |
UNI 7129/01 |
UNI EN 13384/1
UNI 7129/01 |
UNI 7129/01
UNI 10640/97 |
UNI 10640/97 |
|
"B" tiraggio forzato |
UNI 7129/01 |
UNI EN 13384/1
UNI 10641/97 |
non consentito |
non consentito |
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"C" tiraggio naturale |
UNI 7129/01 |
- |
UNI 7129/01 |
- |
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"C" tiraggio forzato |
UNI 7129/01
UNI 10641/97 |
UNI 10641/97 |
UNI 7129/01
UNI 10641/97 |
UNI 10641/97 |
|
condensazione |
UNI 11071/03 |
EN 13384-1/02 |
UNI 10641/97
T fumi>50°C |
UNI 10641/97
T fumi>50°C |
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Intubamento in pressione positiva |
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Tipo di caldaia |
canale da fumo e camino singolo |
canna fumaria collettiva |
|
conformazione |
dimensionamento |
conformazione |
dimensionamento |
|
"C" tiraggio forzato |
UNI 10845/00 |
EN 13384-1/02 |
non consentito |
non consentito |
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Portata termica maggiore di 35 kW
Combustibile Gassoso |
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Tipo di caldaia |
canale da fumo e camino singolo |
collettore da fumo e camino
singolo |
|
conformazione |
dimensionamento |
conformazione |
dimensionamento |
|
Aria aspirata |
UNI 7129/72 |
UNI EN 13384/1 |
UNI 7129/72 |
pr EN 13384-2 |
|
Aria soffiata |
UNI 7129/72 |
UNI EN 13384/1 |
UNI 7129/72 |
pr EN 13384-2 |
Pressurizzata a
Condensazione |
pr EN 12391 |
EN 13384-1/02 |
- |
pr EN 13384-2 |
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Portata termica maggiore di 35 kW
Combustibile Solido/Liquido |
|
Tipo di caldaia |
camino singolo |
collettore |
|
conformazione |
dimensionamento |
conformazione |
dimensionamento |
|
Aria aspirata |
LEGGE 13 luglio 1966, n. 615 |
UNI EN 13384/1 |
LEGGE 13 luglio 1966, n. 615 |
pr EN 13384-2 |
|
Aria soffiata |
615/66 |
UNI EN 13384/1 |
LEGGE 13 luglio 1966, n. 615 |
pr EN 13384-2 |
Pressurizzata a
Condensazione |
EN 12391 |
EN 13384-1/02 |
- |
pr EN 13384-2 |
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Qualunque portata termica e
combustibile - Obbligo di scarico a tetto |
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Tipo di caldaia |
canale da fumo e camino singolo |
canna fumaria collettiva |
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DPR 412/93 + DPR 551/00
(REGOLAMENTI DI IGIENE TIPO) |
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Tutte |
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Qualunque portata termica e
combustibile - Capitolati e Marcatura CE |
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Tipo di caldaia |
canale da fumo e camino singolo |
canna fumaria collettiva |
|
conformazione |
dimensionamento |
conformazione |
dimensionamento |
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Tutte |
EN 1443/99 (capitolati)
- EN 1856-1/2 (marcatura CE) |
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Caminetti aperti/chiusi,stufe,termocaminetti,forni,termocucine
- Combustibile legna |
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Tipo di generatore |
camino singolo |
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conformazione |
dimensionamento |
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Focolare Chiuso e Aperto |
UNI 10683/05 |
UNI EN 13384/1 |
Motori endotermici ad
installazione permanente (gruppi elettrogeni, cogenerazione,
turbuine, ...)
Combustibile Liquido/Gassoso |
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Tipo di motore |
camino singolo |
|
conformazione |
dimensionamento |
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A scoppio o turbina |
Metodo CAMINI G.B.D. Metaloterm |
Metodo CAMINI G.B.D. Metaloterm |
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Cucine professionali e di comunità |
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Tipo di caldaia |
camino singolo |
|
conformazione |
dimensionamento |
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Combustione Atmosferica
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UNI 8723/86 |
UNI EN 13384/1 |
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Giurisprudenza locatizia e condominiale
(Fonte archivio delle locazioni e del condominio
- Casa editrice La Tribuna).
Osservanza delle quote di sbocco
Le canne fumarie per la
dispersione dei fumi delle caldaie sono soggette alla disciplina
dell’articolo 890 del Codice civile e, quindi, devono essere poste alle
distanze previste dai regolamenti o comunque che risultino necessarie a
preservare da pregiudizi gli stabili adiacenti .
Cassazione 3/12/91 n. 12927.
Concessione edilizia
I lavori di innalzamento e copertura di una canna fumaria,
in quanto completano "funzionalmente" un’opera preesistente, richiedono la
concessione edilizia.
Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 1988, n. 10396 (ud. 9 febbraio 1988),
Amatori.
L’autorizzazione edilizia per la realizzazione di una canna
fumaria in un muro perimetrale di un edificio può essere rilasciata al
singolo condomino proprietario dell’unità immobiliare che la canna fumaria
è destinata a servire.
Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 1997, n. 699, Comune di Milano c.
Ardizzon, in Arch. loc. e cond. 1997, 1058.
Installazione
L'installazione di una canna fumaria rientra
nell'uso legittimo della facciata comunque per cui, una volta
salvaguardato il decorso architettonico attraverso il posizionamento di un
manufatto che si adegui all'estetica della facciata stessa, essa
rappresenta una modifica conforme alla destinazione del bene comune che
ciascun condomino può effettuare, addirittura senza neppure ottenere il
consenso degli altri condomini. La facoltà trova come sempre limiti nei
diritti esclusivi altrui e nel divieto di alterare il decoro
architettonico dell'edificio. Non appare invece ancora definitivamente
risolto il problema riguardante l'obbligo o meno del condomino di
rispettare, nella posa della canna fumaria, le distanze previste dall'art.
889 c.c. (due metri tra il confine altrui e l'opera che si va ad
installare). Nessuna norma prescrive che per le opere compiute sulle parti
comuni degli edifici condominiali, si debbano osservare le disposizioni
dettate dal codice civile per i rapporti di vicinato. Tuttavia l'art. 889
c.c. deve trovare applicazione anche alle canne fumarie perchè trattasi di
norma dettata per motivi d'igiene e non può in tal caso qualificarsi come
norma sulle distanze legali. E' stato sul punto ritenuto (Cass. n.
15394/00), che le norme sulle distanze legali, in quanto rivolte a
regolare i rapporti tra proprietà autonome e contigue, sono applicabili
anche ai rapporti tra il condominio ed il singolo condomino, nel caso in
cui esse siano compatibili con l'applicazione delle norme particolari
relative all'uso delle cose comuni, cioè nel caso in cui l'applicazione di
queste ultime non siano in contrasto con le prime e delle une e delle
altre sia possibile un'applicazione complementare. Nel caso di contrasto
devono però prevalere le norme relative all'uso delle cose comuni, con la
conseguenza dell'inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali
che, che condominio e nei rapporti con il singolo condomino ed il
condominio stesso sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime.
Il condomino che inserisce la propria canna fumaria nel
lastrico solare comune, incorporandone una porzione, con opere murarie, al
servizio esclusivo del proprio appartamento, pone in essere un atto di
utilizzazione particolare della cosa che non ne compromette
necessariamente la destinazione e che deve essere, pertanto, considerato
del tutto legittimo se, trattandosi della occupazione di una zona
periferica di una parte del tutto trascurabile rispetto alla superficie
complessiva del lastrico, possa, in concreto, escludersi, che la predetta
utilizzazione, menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o
le possibilità di uso degli altri comproprietari.
Cass. civ., sez. II, 7 marzo 1992, n. 2774, Cenci E. c. Cenci G.
Negli edifici in condominio, qualora distinte canne adibite
a sfiatatoi, destinate a servire singolarmente diversi locali o
appartamenti, siano incorporate nel muro comune e preesistano al
condominio, il servizio può essere qualificato comune quanto meno nel suo
complesso.
Cass. civ., 16 luglio 1964, n. 1931.
L’installazione da parte di un condomino di una canna
fumaria in aderenza, appoggio o con incastro nel muro perimetrale di un
edificio, è attività lecita rientrante nell’uso della cosa comune,
previsto dall’art. 1102 c.c. e, come tale, non richiede né interpello né
consenso degli altri condomini.
Trib. civ. Napoli, sez. IV, 17 marzo 1990, n. 3422, in Arch. loc. e
cond. 1991, 145.
Le norme sulle distanze legali, le quali sono
fondamentalmente rivolte a regolare rapporti tra proprietà autonome e
contigue, sono applicabili anche nei rapporti tra il condominio ed il
singolo condomino di un edificio condominiale nel caso in cui esse siano
compatibili con l’applicazione delle norme particolari relative all’uso
delle cose comuni (art. 1102 c.c.), cioè nel caso in cui l’applicazione di
queste ultime non sia in contrasto con le prime e delle une e delle altre
sia possibile una complementare; nel caso di contrasto, prevalgono le
norme relative all’uso delle cose comuni, con la conseguenza della
inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali che, nel
condominio di edifici e nei rapporti tra il singolo condomino ed il
condominio stesso, sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime.
(Nella specie, si trattava della installazione, in appoggio al muro
condominiale, ed in prossimità della finestra di un condomino, della canna
fumaria della centrale termica condominiale).
Cass. civ., sez. II, 23gennaio 1995, n. 724, Albini c. Cond. "Il Pino"
di Como, in Arch. loc. e cond. 1995, 320.
Il singolo condomino non ha diritto alla tutela possessoria
nei confronti del condominio con riferimento ai comportamenti di fatto
posti in essere in attuazione di decisioni prese da alcuno dei suoi
organi. (Nella fattispecie, un condomino aveva proposto l’azione di
manutenzione contro l’attuazione della delibera assembleare riguardante
l’installazione delle canne fumarie).
Trib. civ. Parma, ord. 3 gennaio 1997, Bottini c. Condominio "I Tigli"
in Salsomaggiore, in Arch. loc. e cond. 1997,97.
Proprietà
La canna fumaria è soggetta alla presunzione di comunione
di cui all’art. 1117 c.c. e deve, quindi, ove il contrario non risulti dal
titolo, ritenersi comune e la circostanza che la canna inizi da un
determinato appartamento è irrilevante e non può giustificare la pretesa
del proprietario dell’appartamento stesso di un acquisto per accessione.
Cass. civ., 29 aprile 1966, n. 1092.
Una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro
perimetrale in condominio, non è necessariamente di proprietà comune, ben
potendo appartenere ad uno solo dei condomini, se sia destinata a servire
esclusivamente l’appartamento cui afferisce.
Cass. civ., 17 maggio 1967, n. 1033.
Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria,
anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di
proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini, se
sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce,
costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di
comunione.
Cass. civ., sez. II, 29agosto 1991, n. 9231, Battista ed altro c.
Signorelli ed altro.
Spese
L’obbligazione di ricostruire una canna fumaria, la cui
originaria consistenza sia stata mutata nel tratto che attraversa un
singolo appartamento, è a carico del proprietario di questo come
obbligazione reale e non già a carico comune dei condomini.
Corte app. civ. Napoli, 14 gennaio 1950.
Le spese per la riparazione di una canna fumaria che serve
un appartamento non possono essere messe a carico della collettività.
Trib. civ. Milano, 18 gennaio 1990, in L’Amministratore 1990, n. 3.
Uso
La riduzione della sezione di una canna fumaria ad opera di
uno dei condomini (nella specie mediante immissione di un tubo in eternit)
non è consentita qualora di fatto alteri la destinazione della cosa comune
ed impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.
Cass. civ., 29 aprile 1966, n. 1092.
Nel caso in cui cessi l’uso di un impianto di riscaldamento
condominiale non viene meno per questa sola ragione il compossesso dei
singoli comproprietari sulla relativa canna fumaria, sia perché è
riconducibile ai poteri del titolare di un diritto reale la facoltà di
mettere o non mettere in attività un impianto, sia perché la canna fumaria
va considerata come un manufatto autonomo, suscettibile di svariate
utilizzazioni.
Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 1995, n. 1719, Massafra c. Longhini.
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